Art. 84.
(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto).

      1. All'articolo 23, commi 1, 5, 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovunque ricorrano, le parole: «1o gennaio 2008» e «31 dicembre 2007» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2007» e «31 dicembre 2006».
      2. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», che è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
      3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 2, secondo le modalità

 

Pag. 624

stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
      4. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 8 del presente articolo, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, nonché degli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.
      6. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
      7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi specificati, sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del
 

Pag. 625

Fondo di cui al comma 2 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del medesimo comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.
      8. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «conferito alle forme pensionistiche complementari» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile». Al medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il comma 3 è abrogato.
      9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
      10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per

 

Pag. 626

l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

          b) alla tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8, comma 1».

 

Pag. 627